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Un nuovo balzo verso una maggiore flessibilità nella conciliazione tra vita privata e lavoro. Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2026, le famiglie saranno finalmente libere da alcune delle vincoli più pesanti del passato.
Il punto centrale della riforma è l'estensione delle "finestre" temporali entro cui i genitori possono utilizzare congedi e permessi: l'obiettivo è forgiare una tutela maggiore per le famiglie, soprattutto femminile.
Il congedo parentale può ora essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, non più entro i dodici, senza cambiare il limite massimo complessivo di dieci mesi (elevabile in alcune ipotesi). Ma la riforma porta anche un importante cambio di paradigma: cambia "quando" a "quanto", ovvero il congedo non è più limitato dal tempo, ma dalla durata.
Tuttavia, le famiglie continueranno ad essere soggette ai vincoli del passato per i figli con disabilità grave accertata: il periodo massimo complessivo del congedo ordinario (congedo parentale incluso) è fissato in tre anni e opera la regola sul ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari.
Sul versante dell'affidamento, il congedo parentale spetta indipendentemente dall'età del minore e può essere fruito entro quattordici anni dall'ingresso in famiglia, fino alla maggiore età. Ma come per tutti gli altri benefici, la riforma conferma la regola sul ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari.
Per i genitori che assistono figli affetti da malattie, le cose sono un po' più cambiate: l'età per cui è possibile fruire dell'astensione sale da 8 a 14 anni. E per i figli tra i 3 e i 14 anni, i giorni massimi annui raddoppiano da 5 a 10 giorni lavorativi, per ciascun genitore.
Il punto centrale della riforma è l'estensione delle "finestre" temporali entro cui i genitori possono utilizzare congedi e permessi: l'obiettivo è forgiare una tutela maggiore per le famiglie, soprattutto femminile.
Il congedo parentale può ora essere esercitato nei primi quattordici anni di vita del bambino, non più entro i dodici, senza cambiare il limite massimo complessivo di dieci mesi (elevabile in alcune ipotesi). Ma la riforma porta anche un importante cambio di paradigma: cambia "quando" a "quanto", ovvero il congedo non è più limitato dal tempo, ma dalla durata.
Tuttavia, le famiglie continueranno ad essere soggette ai vincoli del passato per i figli con disabilità grave accertata: il periodo massimo complessivo del congedo ordinario (congedo parentale incluso) è fissato in tre anni e opera la regola sul ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari.
Sul versante dell'affidamento, il congedo parentale spetta indipendentemente dall'età del minore e può essere fruito entro quattordici anni dall'ingresso in famiglia, fino alla maggiore età. Ma come per tutti gli altri benefici, la riforma conferma la regola sul ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari.
Per i genitori che assistono figli affetti da malattie, le cose sono un po' più cambiate: l'età per cui è possibile fruire dell'astensione sale da 8 a 14 anni. E per i figli tra i 3 e i 14 anni, i giorni massimi annui raddoppiano da 5 a 10 giorni lavorativi, per ciascun genitore.